Il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda il servizio di prevenzione e protezione ovvero incarica persone o servizi esterni all’ azienda.

L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione interno all’ azienda è obbligatoria in:

  • aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche;
  • aziende a rischio di incidente rilevante, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti e nei laboratori nucleari;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
  • strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (art. 8) 
Il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che deve essere in possesso di attitudini e capacità adeguate.
Il datore di lavoro comunica all’ ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’ azienda.

Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione attestante:

  • i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
  • il periodo in cui sono stati svolti tali compiti;
  • il curriculum professionale.