La Sorveglianza Sanitaria è una delle attività che il datore di lavoro è tenuto ad intraprendere per la tutela della salute dei lavoratori. Tale tutela si deve esplicare solo nei confronti dei rischi per la salute derivanti dall’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ha come obiettivo la constatazione dell’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

Ovvero:

  • la compatibilià dello stato di salute del lavoratore con l’esposizione ai fattori di rischio specifici della mansione svolta;
  • la capacità lavorativa, cioè il possesso dei requisiti psico-fisici per lo svolgimento dei compiti inerenti la mansione;
  • la non sussistenza di pericolosità per terzi.

La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per ogni tipologia di lavoro, ma spesso non è facile poterla escludere a priori.

Per far scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria per i lavoratori è necessario che essa sia prevista dalla normativa vigente (ad es. se sono presenti: l’amianto, prodotti chimici, rumori, radiazioni, aspiratori per polveri, ausili per la movimentazione dei carichi, ecc.) e per ridurre la possibilità che tali rischi possano produrre danni ala salute (Dispositivi di Protezione Individuale: mascherine,cuffie audio-protettive guanti, informazione/ formazione, ecc.) ovvero sia richiesta dal lavoratore ed il medico competente riconosca che la stessa è collegata a rischi professionali.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori si evince in sede di valutazione aziendale della situazione di rischio. Effettuare la sorveglianza sanitaria, nei casi dubbi e al limite, è una scelta che in primo luogo tutela l’azienda. Importante è ricordare che l’obbligo, ove esistente, riguarda tutti i lavoratori e quindi anche i lavoratori interinali, i soci lavoratori, gli associati in partecipazione; i tirocinanti e stagisti. La visita preventiva dei lavoratori va effettuata solo dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.